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Sicurezza in cantiere: le novità del DL 146/2021

News Edilizia

Sicurezza in cantiere: la nota dolente del comparto delle costruzioni, il settore con più incidenti sul lavoro. Proprio per rispondere alla grave situazione di infortuni sul lavoro, lo scorso 22 ottobre è entrato in vigore il Decreto Legge n. 146/2021. Vediamo con l'aiuto del Dott. Adriano Ciani quali saranno le violazioni che comportano l'adozione del provvedimento di sospensione dell’attività.

17 nov 2021 reading time 02 min Condividi Facebook Linkedin Twitter
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Sicurezza in cantiere: le novità del Decreto Legge 146/2021

Sicurezza in cantiere: le novità del Decreto Legge 146/2021


Il 22 ottobre 2021 è entrato in vigore il DL n. 146/2021 per “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Questo Decreto rappresenta la risposta del Governo alla grave situazione degli infortuni sul lavoro. 

Sicurezza in cantiere e incidenti: la fotografia ad oggi

Il rapporto INAIL su infortuni e malattie professionali dei primi sette mesi del 2021 evidenzia come il settore delle costruzioni abbia un triste primato, con circa il 30% degli incidenti mortali su tutte le industrie prese complessivamente. L'incidenza degli infortuni fatali nel settore edile è 5 volte maggiore del settore manifatturiero e 10 volte maggiore dei servizi e terziario.

Secondo Informo, il sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi sul lavoro dell'INAIL, le cadute dall’alto sono in Italia circa un terzo degli infortuni mortali sui luoghi di lavoro, seguite dalle cadute di gravi dall’alto e dalla perdita di controllo dei mezzi d’opera.

Nello specifico, il caso più frequente d’incidente con caduta dall’alto è la caduta da un ponteggio, da una scala o dalla copertura di un edificio. È chiaro che questi dipendano da un comportamento negligente nei confronti dei principi di sicurezza, o da gravi carenze nei dispositivi di sicurezza per l'edificio, es. nel sistema di ancoraggio di una copertura.

Sicurezza in cantiere: le novità del Decreto Legge 146/2021

Sicurezza in cantiere, l'importanza della vigilanza per prevenire gli incidenti

Il testo interviene anche in materia Sicurezza, agendo sulle Imprese/Ditte che non rispettano le misure di prevenzione o che impiegano lavoratori non in regola

Si mira inoltre a incentivare l’attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti responsabili per assicurare la massima prevenzione e la migliore protezione sui luoghi di lavoro per evitare o comunque ridurre gli infortuni.

Vediamo ora qui di seguito le violazioni che comportano l'adozione del provvedimento di sospensione dell’attività:

Violazioni prevenzionistiche e importo della sanzione aggiuntiva a quelle previste nel D.Lgs.81/08 e s.m.i.

  1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (VDR) -> Euro 2.500
  2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione (PE) -> Euro 2.500
  3. Mancata comprovata formazione ed addestramento -> Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
  4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile (RSPP) -> Euro 3.000
  5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) -> Euro 2.500
  6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto -> Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
  7. Mancanza di protezioni verso il vuoto -> Euro 3.000
  8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno -> Euro 3.000
  9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi -> Euro 3.000
  10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi -> Euro 3.000
  11. Mancanza protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) -> Euro 3.000
  12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo -> Euro 3.000

Una precisazione finale: la sospensione dell’attività scatterà anche se si constata che sul luogo di lavoro il 10% dei lavoratori non ha regolare contratto di lavoro

Attenzione, per l’adozione del provvedimento non è più richiesta alcuna “recidiva” ma scatterà contestualmente alla constatazione delle violazioni sopra elencate da parte degli organi/Enti competenti.


Dott. Adriano Ciani

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